Codice deontologico e di condotta degli insegnanti di Normodinamica

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Cap.I – Principi Generali

Art. 1
Le regole del presente Codice Deontologico e di Condotta sono vincolanti per tutti gli iscritti all’Albo degli Insegnanti di Normodinamica della SIND. Gli ins. sono tenuti a conoscerle e ad applicarle e l’ignoranza delle medesime non esime dalla responsabilità disciplinare.

Art.2
L’ins. di ND opera in ogni contesto didattico a sostegno dello sviluppo armonico dell’individuo, per la promozione della sua salute fisica e psicologica, e per aumentare la sua consapevolezza individuale e relazionale, facendo riferimento al modello evolutivo normodinamico. Consapevole della sua responsabilità umana e professionale, l’ins. non utilizza indebitamente la sua influenza e la fiducia dei suoi utenti per attività abusive e ingannevoli o per scopi personali non attinenti alla sua professione ed estranei ai principi evolutivi normodinamici.

Art. 3
Nell’esercizio della sua funzione l’ins. di ND rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza, all’autodeterminazione e all’autonomia dello studente; non fa discriminazioni sulla base di differenze di estrazione sociale e di stato socio economico, di orientamento sessuale, religioso, politico, razziale e di diversa abilità. L’ins. si astiene dall’imporre il suo sistema di valori e si rifiuta di collaborare con iniziative che a suo avviso sono lesive di tali principi.

Art. 4
L’ins. di ND si impegna a mantenere un aggiornamento professionale adeguato e attraverso attività di studio e di ricerca, nei tempi e nei modi definiti dal regolamento della SIND relativo a formazione continua, aggiornamento e accreditamento, la cui mancata ottemperanza, o falsa dichiarazione, determina un illecito disciplinare e delle sanzioni commisurate alla gravità della violazione, sino all’eventuale esclusione dall’Albo degli insegnanti di Normodinamica.

Art. 5
Riconoscendo i confini di ciò che insegna, l’ins. fornisce il proprio operato solo per ciò che rientra nelle proprie specifiche competenze e all’interno della qualifica per la quale ha ottenuto il riconoscimento e l’autorizzazione formale. Per lo svolgimento della sua professione impiega metodologie di cui rende noti i riferimenti e gli intenti, non genera nell’utente aspettative irrealistiche o inadeguate alla sua formazione professionale.

Art. 6
L’ins. è libero di sviluppare propri strumenti e metodi didattici, purché siano coerenti con i principi evolutivi normodinamici e con il suo modello multidisciplinare, e sia in grado di dimostrare la congruità applicativa attraverso una documentata attività di ricerca e dati verificabili. A tale scopo si assicura un confronto aperto con gli altri insegnanti, con il collegio docenti e con i formatori, ai quali esporre i propri risultati applicativi e le proprie ipotesi di ricerca, sia in ambito SIND, sia organizzando iniziative autonome di confronto e studio.

Art. 8
Nelle attività di ricerca l’ins. è tenuto a chiedere allo studente il consenso all’uso professionale dei dati raccolti, rispettandone comunque il diritto alla riservatezza, alla non riconoscibilità ed all’anonimato. In caso di minori il consenso è richiesto anche ai genitori o a chi ne fa le veci.

Art. 9
Gli ins. di ND che operano con uno stesso studente in contesti differenziati o nel medesimo contesto, tutelano in ogni modo i dati e le informazioni circa lo studente, anche attraverso la custodia di appunti, scritti o registrazioni di qualsiasi genere (per i quali viene comunque richiesta l’autorizzazione). Gli ins. s’impegnano a mantenere tra loro uno scambio professionale costante relativamente allo studente condiviso, che sia chiaramente attinente ai rispettivi processi attivati e limitato ad informazioni utili a garantire il buon andamento del processo evolutivo.

 

Cap.II – Rapporti con gli studenti

Art. 1
L’ins. non rivela notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale. Qualora fosse necessario l’utilizzo di alcune informazioni per processi di ricerca e/o documentazione, si assicura di garantire in ogni caso il diritto all’anonimato, alla non riconoscibilità e alla riservatezza dei suoi utenti.

Art. 2
Nel lavoro di gruppo l’ins. è tenuto a informare chiaramente circa l’attività che viene svolta e le regole relative e richiede ai componenti di rispettare il diritto di ciascuno alla riservatezza. Nella conduzione di gruppi di Meditazione Relazionale è tenuto altresì ad impegnare i componenti del gruppo all’obbligo di riservatezza nel rispetto del diritto di ciascuno alla non divulgazione di notizie, fatti, informazioni appresi nel corso del lavoro.

Art. 3
In tutti i contesti didattici l’ins. adotta procedure professionali che proteggono gli studenti, utilizzando le loro conoscenze per il loro benessere, astenendosi dall’iniziare o proseguire qualsiasi attività ove problemi personali interferiscano con esse rendendole inadeguate o lesive. Accoglie nei contesti che guida chiunque lo richieda; in caso non sia disposto o non si senta in grado, per giustificati motivi, l’ins. si adopera perché

lo studente possa continuare il suo percorso didattico con un altro ins. di ND o comunque con un altro professionista idoneo.

Art.4
All’inizio di ogni rapporto professionale l’ins. fornisce adeguate informazioni circa le sue prestazioni, finalità e modalità di attuazione e le condizioni di riservatezza; rispetta le idee religiose, morali e sociali dello studente e non impone le sue convinzioni.

Art.5
Le disposizioni finanziarie ed i compensi, così come tutti i contesti contrattuali, sono presentati precedentemente all’inizio delle attività e sono stabiliti in modo onesto e professionale.

Art.6
L’ins. non percepisce nessun compenso per l’invio di studenti ad altri insegnanti o associazioni.

 

Cap.III – Rapporti con i colleghi

Art.1
Gli ins. di ND si ispirano al principio del rispetto, della lealtà, del sostegno e della collaborazione reciproci. Si impegnano a partecipare allo studio permanente, lo sviluppo, e la verifica delle discipline che insegnano, frequentando i contesti atti alla condivisione, la discussione e lo scambio sia in forma spontanea, sia attraverso contesti d’aggiornamento attivati dalla SIND.

Art. 2
L’ins. si astiene dal formulare pubblicamente su colleghi giudizi negativi relativamente alla loro formazione, operato e competenze. Costituisce fatto aggravante se tale condotta ha la finalità di sottrarre clienti ai colleghi.

Art.3
L’ins. di ND , nell’esercizio dell’attività professionale e nelle sue rappresentazioni pubbliche è tenuto a mantenere una condotta che si ispira ai principi della dignità, della consapevolezza e dell’attribuzione di valore ad ogni manifestazione della vita .

 

Cap.IV – Norme di attuazione

Art.1
È istituita una “Commissione Deontologica” che ha il compito di proporre variazioni motivate al presente Codice Deontologico e di Condotta, accogliere segnalazioni di inadempienza da parte degli iscritti, di valutare l’opportunità di richiami o provvedimenti disciplinari e di tutelare gli ins. in caso di ingiustificate lamentele.
Sono previste sanzioni di sospensione e

Art.2
Il presente Codice Deontologico e di Condotta entra in vigore dopo 15 giorni dall’approvazione in assemblea e in seguito a comunicazione ufficiale a tutti gli iscritti all’albo degli insegnanti.

codice_deontologico_sind2016